Statuto

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

E’ costituita un’associazione denominata: “Accademia delle 5 T”

Articolo 2 – SEDE

La sede legale è sita in Milano, piazza Velasca 6. La sede operativa è sita in Treviso in viale della Repubblica, 193 c/o Spiga d’Oro (negozio bio e socio).

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede operativa, nonchè di trasferire la sede legale all’interno dello stesso Comune. Spetta invece all’assemblea dei soci il trasferimento della sede legale fuori dal Comune.

Articolo 3 – DURATA

La durata dell’associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell’assemblea dei soci.

Articolo 4 – OGGETTO

L’Accademia delle 5T è associazione culturale, senza scopo di lucro e ha per oggetto: la corretta informazione del consumatore; la difesa della naturalità nella produzione agroalimentare; la valorizzazione e la promozione dei prodotti tipici e tradizionali legati a un territorio più o meno vasto; la valorizzazione e promozione dell’ospitalità turistica legata alle offerte enogastronomiche e culturali che si richiamano a valori e risorse territoriali; la tutela dell’ambiente.

Lo scopo associativo può essere raggiunto con:

1. attività di comunicazione e informazione

2. attività didattica rivolta al pubblico o agli addetti ai lavori

3. l’affermazione dell’Accademia delle 5T quale garanzia di territorialità, naturalità e qualità.

Articolo 5SOCI

L’Accademia è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e assimilati, nonché consorzi, organizzazioni di categoria, associazioni di produttori e realtà similari che ne condividono lo spirito e gli obiettivi, ne accettano lo Statuto, il Disciplinare ove predisposto, e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo. E’ esclusa comunque espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto.

Tutti i soci, siano essi promotori o ordinari, hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio direttivo entro il mese di dicembre di ogni anno.

In caso di mancata deliberazione la quota si intenderà quella ultima deliberata.

Tutti i soci prestano la loro opera gratuitamente e volontariamente.

Il comitato direttivo potrà disporre il rimborso ai soci di spese che avessero sostenuto per l’associazione in esecuzione di delibere del comitato medesimo.

Sono soci promotori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione.

Articolo 6AMMISSIONE E DECADENZA DEI SOCI

L’ammissione dei Soci può avvenire in due modi:

– invito da parte dei Soci Promotori (fino alla prima assemblea) o del Consiglio Direttivo (dalla prima assemblea in poi) e successiva loro accettazione manifestata mediante lettera, fax o posta elettronica.

– domanda di ammissione, inviata mediante lettera, fax o posta elettronica, che comprenda tutte le notizie necessarie a valutare il rispetto, da parte del candidato, dei requisiti indicati all’art.5. La domanda dev’essere corredata dai nomi e dalla sottoscrizione di due soci dell’Accademia presentatori.

Il Consiglio Direttivo valuterà l’ammissibilità del nuovo socio prendendo tutte le informazioni utili perché sia garantito il rispetto dei suddetti requisiti.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di rifiutare un nuovo socio mediante comunicazione scritta e riservata ma senza essere tenuto a una motivazione. In tal caso il Consiglio direttivo è tenuto alla completa riservatezza dentro e fuori l’Accademia.

La decadenza dalla qualifica di socio può avvenire per:

– recesso dello stesso manifestato al Consiglio Direttivo per lettera, fax o posta elettronica che avrà effetto con la scadenza dell’anno in corso

– mancato pagamento della quota sociale entro 90 giorni dalla scadenza della stessa

– espulsione da parte del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su invito dei Probiviri, motivata da mancato rispetto dei principi ispiratori dell’Accademia e dei requisiti indicati all’art.5. In tal caso l’espulsione sarà notificata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il socio avrà 15 giorni per presentare opposizione al Collegio dei Probiviri, ove nominato, ovvero allo stesso Consiglio Direttivo, dimostrando un eventuale errore di valutazione da parte degli organi dell’Accademia o l’interruzione del comportamento contestato. La successiva decisione sarà inappellabile. Il socio recedente o escluso non ha diritto al rimborso alcuno delle quote versate.

Articolo 7 – ORGANI ASSOCIATIVI

L’Assemblea dei Soci

L’assemblea di tutti i soci che è composta dai soci promotori e dai soci ordinari è convocata in qualsiasi luogo purché in Italia dal Presidente del Consiglio Direttivo con almeno 15 giorni d’anticipo mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell’Accademia, www.accademia5t.it e mediante avviso scritto inviato a tutti i soci entro la medesima scadenza.

La convocazione indica luogo, data, ora e ordine del giorno e l’eventuale data per la seconda convocazione.

L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Le medesime maggioranze valgono per la modificazione dell’atto costitutivo e dello statuto.

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

L’Assemblea può essere convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo per loro iniziativa, e deve essere convocata dagli stessi, dai Probiviri o dai Revisori dei Conti, ove nominati, qualora fosse fatta domanda da un gruppo di associati che raggiunga almeno il 10% del totale.

E’ di competenza dell’assemblea:

– approvare i bilanci preventivi e i rendiconti predisposti dal Consiglio Direttivo

– determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e gli altri Organi associativi

– eleggere i componenti del Consiglio Direttivo (salvo che per il primo Consiglio eletto in sede di costituzione) ed eventualmente i Probiviri e i Revisori dei Conti e il Tesoriere

– nominare la Commissione di verifica e stabilirne la composizione, le modalità di riunione e deliberazione

– approvare le linee generali dell’attività associativa e i programmi predisposti dal Consiglio Direttivo

– proporre e/o approvare modifiche allo Statuto

– approvare i disciplinari dell’associazione

– stabilire eventuali emolumenti per gli amministratori investiti di particolari incarichi

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre e non più di undici membri che devono essere soci. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea e resta in carica per tre anni e comunque sino alla nomina del nuovo consiglio. Sono eletti i soci più votati tra quelli che si candidano, non sono ammesse liste contrapposte di candidati. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, i restanti provvedono a nominare i sostituti. Se i consiglieri mancanti superano un terzo dell’intero consiglio, le nomine dovranno essere approvate da un’assemblea straordinaria appositamente convocata entro trenta giorni.

E’ competenza del Consiglio Direttivo:

– esprimere nel proprio ambito il Presidente dell’Accademia (salvo che non sia stato nominato in sede di atto costitutivo)

– provvedere a tutti gli atti necessari al conseguimento dell’oggetto sociale

– eseguire le deliberazioni dell’assemblea

– stabilire le quote sociali

– proporre modifiche allo Statuto

– stabilire l’eventuale diritto di ammissione una tantum

– deliberare sulle domande di ammissione, espulsione o recesso dei soci

– proporre di associarsi a un adeguato numero di tecnici di riconosciuta professionalità, personalità della cultura, del mondo scientifico, dell’informazione, della comunicazione

– affidare ai soci incarichi operativi per il raggiungimento dell’oggetto sociale

– nominare eventuali commissioni di lavoro

– predisporre i bilanci preventivi e i rendiconti

nominare i soci consulenti scelti tra personalità con particolari competenze tecniche e/o scientifiche di estrazione accademica o qualificata esperienza lavorativa; tali soci compongono il Comitato tecnico-scientifico

– nominare il portavoce del Comitato tecnico-scientifico

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti almeno una volta al semestre.

La convocazione si farà con lettera raccomandata A.R., telefax o messaggio di posta elettronica inviato a tutti gli amministratori ed aventi diritto almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e in caso di urgenza a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica inviato almeno due giorni prima della riunione.

Delle riunioni del consiglio e dell’assemblea viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese tutte sostenute per l’esercizio del loro incarico.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Accademia anche in giudizio in ogni stato e grado con facoltà di nominare avvocati.

Ha facoltà di dare esecuzione a tutte le deliberazioni del consiglio ed in caso di urgenza può compiere atti di ordinaria o straordinaria gestione salvo ratifica.

E’ espresso con voto a maggioranza dal Consiglio Direttivo e dura in carica 3 anni. Il primo presidente potrà essere nominato in sede di atto costitutivo. E’ suo compito convocare l’Assemblea e il Consiglio Direttivo stesso.

Qualora venga meno il Consiglio Direttivo si intenderà decaduto anche il presidente e il nuovo Consiglio Direttivo nominerà il nuovo presidente.

Il Consiglio dei Revisori dei Conti può essere costituito dall’assemblea e, in tal caso, è composto da 3 membri eletti dall’assemblea stessa che durano in carica 3 anni. Esso ha il compito di controllare la correttezza della gestione economica e patrimoniale dell’associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Probiviri può essere nominato dall’assemblea e, in tal caso, è composto da 3 membri eletti dall’assemblea stessa che durano in carica 3 anni. E’ suo compito dirimere le eventuali controversie tra i soci e il Consiglio Direttivo.

La Commissione Tecnico-scientifica, ove nominata, è composta da personalità autorevoli scelte dal Consiglio Direttivo. La nomina dei suoi membri, in numero variabile, potrà essere per la durata di volta in volta stabilita all’atto della nomina.

Funge da consulente per tutte le attività scientifiche e per le pubblicazioni dell’Accademia.

Il Tesoriere, ove nominato dall’assemblea dura in carica tre anni.

Articolo 8ENTRATE DELL’ACCADEMIA

Le risorse economiche dell’Accademia sono costituite da:

– beni mobili e immobili

– quote associative annuali determinate dal Consiglio Direttivo per l’anno successivo ogni anno entro il 30 settembre

– eventuale diritto di ammissione una tantum

– eventuali entrate derivanti dall’utilizzo o dalla concessione in utilizzo ai soci o a terzi di marchi di titolarità o concessi all’associazione, nei limiti che la legge consente

– eventuali contributi straordinari a carico dei soci stabiliti dall’Assemblea

– contributi

– donazioni e lasciti

– rimborsi

– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

– proventi derivanti da attività culturali

– ogni altra entrata.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il versamento della quota associativa non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 8 bisUTILIZZO DEL MARCHIO E DEL NOME DA PARTE DEI SOCI I soci che ne fanno richiesta possono utilizzare il marchio e il nome dell’Accademia delle 5T solo abbinato ai prodotti approvati dalla Commissione di verifica in seguito a domanda effettuata in base a un regolamento apposito elaborato dalla stessa Commissione di verifica, approvato dal Consiglio direttivo e pubblicato sul sito.In particolare è istituito il bollino “Selezione delle 5T”, il cui utilizzo è concesso con le modalità indicate sul sito ufficiale dell’Accademia. È fatto divieto al socio di utilizzare in qualsiasi modo il nome e il marchio dell’Accademia per prodotti diversi da quelli approvati dalla Commissione di verifica.

Articolo 9PATRIMONIO DELL’ACCADEMIA

Il patrimonio dell’Accademia è costituito dai beni mobili o immobili e dai valori che per acquisti, lasciti o donazioni vengono in proprietà dell’Accademia. Inoltre dalle somme che in sede di approvazione del rendiconto annuale l’assemblea destina ad accantonamento o aumento del patrimonio.

Articolo 10ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone entro il 31 marzo dell’esercizio successivo il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 gg. che precedono l’Assemblea.

Articolo 11 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno il 75% dei soci.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’associazione, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità.

Articolo 12 – RINVIO

Per tutto quanto qui non regolato si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 13 – NORME TRANSITORIE

in deroga a quanto regolato dal presente statuto il primo consiglio direttivo nominato in sede di costituzione dell’associazione durerà in carica sino al 31 dicembre 2008 ed altrettanto dureranno le cariche in tale sede attribuite, salvo dimissioni o revoca.

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